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Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733
 

Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

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09-05-2011

DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527

 

 

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 24/5/05 AEM Service s.p.a. conveniva, dinanzi alla Corte di Appello di Milano, D.F.R. chiedendo la riforma della sent. n. 4109/04 del Tribunale della stessa città, che aveva accolto la domanda di quest'ultimo, volta all'accertamento della dedotta dequalificazione e l'aveva condannata a pagare al lavoratore Euro 36.500,00, con rivalutazione e interessi.

L'appellante lamentava che il primo Giudice non avesse considerato che il D.F., impiegato ASS, non aveva più svolto mansioni di contabilità già da giugno 1998 quando era a ****; che, avendo bisogno di cure, aveva chiesto di essere trasferito da ****, dove aveva indicato consapevolmente l'ufficio cui essere assegnato - quello delle fatturazioni-, in assenza di un ufficio di contabilità; che egli, assegnato alle nuove mansioni da settembre 1999, si era lamentato per la dequalificazione solo a febbraio 2001; che la teste L. aveva riferito che egli non era sottoposto ad un lavoratore con qualifica inferiore nelle nuove mansioni, ma ad un quadro (M.) che il lavoratore non aveva dedotto nè provato, in modo specifico, il danno alla professionalità; che la liquidazione era eccessiva, tenuto conto che il D.F. in realtà non voleva lavorare sul computer, strumento indispensabile.

Si costituiva il lavoratore e resisteva all'appello, rilevando che risultava dalle prove la lunga e grave dequalificazione.

Con sentenza del 30 novembre 2006-18 gennaio 2007, l'adita Corte d'appello di Milano, ritenuta provata la lamentata dequalificazione nonchè il conseguente danno nella misura accertata dal primo Giudice, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l'AEM Service spa con tre articolati motivi.

Resiste D.F.R. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

La società ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2103 c.c., e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostiene che la Corte d'appello di Milano, nello svolgimento del suo ragionamento,avrebbe fatto riferimento alle mansioni svolte dal D. F., alla declaratoria contrattuale della sua categoria di inquadramento (ASS), ma non a quella contrattuale della categoria inferiore (AS) alla quale la precedente declaratoria fa riferimento;

circostanza, questa, che concreterebbe sia la violazione dell'art. 2103 c.c., che l'insufficiente motivazione circa un fatto decisivo del giudizio.

Il motivo, pur valutato nella sua duplice articolazione, è infondato in quanto, diversamente da quanto esposto dalla società ricorrente, la Corte di merito ha correttamente ed esaustivamente motivato la propria decisione attraverso un incensurabile iter logico-giuridico.

Il Giudice di secondo grado, infatti, ha in primo luogo enucleato il differente contenuto professionale delle mansioni riconducibili alla categoria ASS rispetto a quelle della categoria AS (così testualmente riportato nella sentenza della Corte d'Appello di Milano: "La declaratoria di questa categoria prevede, infatti, rispetto alla inferiore categoria AS un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovrintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni"; successivamente, alla luce delle risultante probatorie emerse nel primo grado di giudizio, ha comparato, attraverso la loro descrizione analitica, le mansioni in concreto svolte dal D.F. fino all'agosto del 1999 (ovvero quelle di responsabile della contabilità analitica e responsabile della contabilità fornitori) con quelle svolte successivamente a tale data (ovvero quelle di controllo delle fatture con riferimento alle clausole contrattuali) ed è quindi giunto ad accertare la sussistenza della dequalificazione a cui è stato sottoposto il lavoratore.

Il procedimento logico-giuridico seguito dalla Corte d'Appello di Milano è pertanto corretto e conforme agli insegnamenti della Corte di legittimità, secondo cui, ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, deve essere valutata dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta (Cass. n. 13173/09).

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., comma 2, e motivazione omessa o insufficiente circa un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), fonda la propria censura sull'assunto che l'art. 2103 c.c., sia norma derogabile con il consenso delle parti al fine di soddisfare un rilevante interesse del lavoratore e che, nel caso di specie, tale consenso alla deroga ci sia stato.

Tale circostanza concreterebbe, secondo la ricorrente, sia la denunciata violazione di legge che il dedotto vizio di motivazione.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

Come è noto, infatti, l'art. 2103 c.c., che tutela la professionalità del prestatore di lavoro nonchè il diritto a prestare l'attività lavorativa per la quale si è stati assunti o si è successivamente svolta, vietandone l'adibizione a mansioni inferiori, è norma imperativa e quindi non derogabile nemmeno tra le parti, come sancisce l'ultimo comma di tale norma: "Ogni patto contrario è nullo".

Sul punto, pertanto, correttamente la Corte di merito ha osservato come fosse irrilevante che il D.F. avesse fatto valere la dequalificazione qualche mese dopo la sua assegnazione a nuove mansioni e che egli stesso avesse richiesto di essere assegnato a Milano all'ufficio commerciale Multiservizio-Fatturazione-Gestione.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. e dell'art. 432 c.p.c. e violazione dei principi generali in tema di illecito e di danno; in particolare degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 e 2087 c.c. vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la sentenza della Corte d'Appello, una volta accertato l'illegittimo demansionamento, non abbia provveduto a motivare in che cosa sussistesse il danno effettivamente patito dal D.F. ed abbia liquidato il risarcimento in carenza di deduzioni da parte dello stesso.

In particolare, si sostiene che la Corte milanese abbia erroneamente considerato che il risarcimento del danno non patrimoniale, così come richiesto dal D.F., rilevi di per sè.

L'assunto è infondato, in quanto le considerazioni svolte dalla Corte territoriale non conducono a tale conclusione, avendo la stessa, alla luce dell'istruttoria esperita, osservato come il lavoratore fosse stato assegnato all'uso dell'elaboratore elettronico senza la previa, necessaria istruzione e quindi con disagio dovuto all'evidente ed incolpevole imperizia e con conseguente pregiudizio per la dignità personale e per il prestigio professionale, tutelati dall'art. 35 Cost., comma 1. A tale proposito si evidenzia come questa Corte, abbia in più occasioni affermato che "in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., Cass. n. 8893/2010; Cass., n. 14729/2006).

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 58,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.


Cassazione Civile: risoluzione del contratto di esclusiva, responsabilità ed onere probatorio
28-10-2011

da www.filodiritto.it 

 

La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di risarcimento del danno a seguito della risoluzione unilaterale di un contratto di esclusiva.

Nel caso di specie la società attrice conveniva dinnanzi al giudice la società fornitrice dei prodotti, oggetto dell'accordo di esclusiva, per aver posto in essere "[...] comportamenti pregiudizievoli in violazione del patto di esclusiva, non fornendole le necessarie nuove campionature e gli indispensabili supporti commerciali di vendita, oltre ad escluderla dalle iniziative pubblicitarie ed affidando la commercializzazione dei suoi prodotti a ditte concorrenti".

Il Giudice d'Appello, confermando la decisione del primo grado, "[...] evidenziava che nessuna dimostrazione risultava essere stata fornita dalla società appellante, su cui incombeva il relativo onere probatorio, circa l'esistenza del dedotto patto di esclusiva, non deponendo in tal senso né le prove testimoniali assunte, dichiarate inattendibili dal giudice di primo grado [...], né la documentazione prodotta".

Con i primi due motivi la ricorrente (attrice originaria) adduce la violazione dell'articolo 360 c.p.c. commi 4 e 5 in relazione all'articolo 115 del c.p.c. per non aver ammesso prove ritenute superflue e non inammissibili in primo grado; denuncia inoltre un error in procedendo del Giudice d'Appello per aver riesaminato l'intera questione circa l'esistenza del patto di esclusiva e non le doglianze specifiche dedotte in appello.

Analizzando congiuntamente i due motivi, la Corte afferma che "[...] non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatur il giudice che fondi la sua decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte, ma che appaiono, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico" (Cfr. Cass. n.397/2002; Cass. n. 443/2001); come stabilito già dalle Sezioni Unite (n.13533/2001), spettava alla società appellante fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, ossia che il rapporto contrattuale era caratterizzato dal patto di esclusiva, quindi per l'effetto nessuna responsabilità era addossabile alla società appellata in ordine alla risoluzione e conseguente risarcimento del danno.

Gli Ermellini riaffermano inoltre il principio della necessaria autosufficienza del ricorso: "[...] la parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio ovvero sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative" (Cfr. Cass. n.10913/1998; Cass. n.12362/2006)".

Conclude la Corte per il rigetto del ricorso, osservando che: "la corte territoriale ha posto in rilievo, con una corretta deduzione, che le missive reciprocamente inviate dalle parti, valutate nel loro complesso, non erano obbiettivamente e concretamente idonee a determinare la conclusione di un accordo avente il carattere dell'esclusiva.[...] Essendo pacifico che l'affidamento dell'incarico di vendita fu revocato dalla ricorrente, non soddisfatta dell'evoluzione avuta dai rapporti pluriennali intercorsi fra le parti".

 


 
 

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